Ai sensi dell’art. 5/8 L. 01/012/1970, n. 898 (legge divorzio), la liquidazione una tantum del coniuge, in sede di divorzio, esclude che il coniuge ‘liquidato’ possa avanzare «alcuna successiva domanda di contenuto economico». In altre parole, quando in sede di divorzio i coniugi si accordano per la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile di uno a favore dell’altro,… Leggi tutto »
Ai sensi dell’art. 5/8 L. 01/012/1970, n. 898 (legge divorzio), la liquidazione una tantum del coniuge, in sede di divorzio, esclude che il coniuge ‘liquidato’ possa avanzare «alcuna successiva domanda di contenuto economico». In altre parole, quando in sede di divorzio i coniugi si accordano per la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile di uno…